Verifica di messa a terra
(DPR n.462/01)
La 3A Srl, con l’obiettivo della sicurezza dei lavoratori e non nei luoghi di lavoro, fa consulenze sul tema della verifica dell’impianto di messa a terra, affidando a ORGANISMI DI ISPEZIONE, enti privati appositamente autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive, le verifiche e i controlli necessari al fine di rilasciare attestati di verifica.
Il 23 gennaio 2002 è entrato in vigore il DPR n° 462/01 che stabilisce l’obbligo per i Datori di Lavoro, così come individuati dal D.Lgs. 626/94, in caso di nuove realizzazioni o modifiche degli impianti elettrici, di inviare la dichiarazione di conformità L. 46/90 rilasciata dall’elettricista abilitato alle ASL (o ARPA) ed all’ISPESL; inoltre viene stabilito l’obbligo, in carico sempre al Datore di Lavoro, di far eseguire le verifiche periodiche biennali o quinquennali su tali impianti da soggetti abilitati quali gli ORGANISMI DI ISPEZIONE o ASL competenti per Territorio.
Sono tenuti a rispettare il DPR 462/01, e dunque rispettare le scadenze di verifica previste, tutti i Datori di Lavoro che abbiano almeno un dipendente nella propria azienda che lavori in ambienti dotati di impianto elettrico o di protezione contro le scariche atmosferiche.
Secondo la normativa vigente sono assimilabili a dipendenti anche i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzino macchine utensili ed attrezzature in genere.
A seguito di espresso parere del Ministero il DPR 462/01 si applica anche ai Condomini non aventi lavoratori subordinati, diventando essi, nel momento in cui affidano a terze imprese o a lavoratori autonomi i servizi o lavori necessari per il soddisfacimento della gestione, luogo di lavoro. L’Amministratore assume allora la figura giuridica di Committente (Datore di Lavoro Committente) e dovrà provvedere affinché il Luogo di Lavoro (il condomino) risponda alle Norme di tutela.
L’obbligo di far eseguire la verifica periodica scatta nei seguenti casi:
Verifica con cadenza biennale.
– nei cantieri;
– in locali adibiti ad uso medico e similari (estetisti, veterinari, dentisti ecc.);
– nei luoghi a maggior rischio di incendio (discoteche, cinema, alberghi, tutte le altre attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ecc.);
– in luoghi con pericolo di esplosione (centrali termiche a gas, grandi cucine a gas, luoghi di lavoro con depositi di materiali che presentino rischio di esplosione).
Verifica con cadenza quinquennale.
In tutti i restanti luoghi di lavoro.
Verifica straordinaria.
Le verifiche straordinarie possono essere richieste agli Organismi di Ispezione autorizzati da Ministero. Tali verifiche devono essere effettuate nei casi di:
– Esito negativo della prima verifica o della verifica periodica;
– Modifica sostanziale dell’impianto.
SANZIONI: in caso di violazione si fa riferimento a quanto enunciato dall’art.389 del DPR 547/55 da cui si evince che la mancata esecuzione di verifica periodica prevede: l’arresto sino a 3 mesi o una ammenda da € 258,00 a € 1033,00 con procedure sanzionatorie riferite al D.Lgs.758/94. Non è comunque escluso, nel caso in cui le violazioni siano accertate da UPG, che in tale sede vengano riscontrate altre violazioni, in particolare quella riferita all’art.32 del D.Lgs.626/94 relativa alla manutenzione degli stessi impianti che prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da € 1549,37 a € 4131,66.